Obbligo di possesso della certificazione verde covid-19 “rafforzata” per l’accesso ai mezzi di trasporto

Pubblicato il : 3 January 2022

Si informa la gentile clientela che, secondo quanto disposto dall’art. 9-quater del D.L. n. 52/2021, come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. 229/2021, a partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso e l’utilizzo degli autobus impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (linee di trasporto pubblico esercite da ATAP in ambito urbano ed extraurbano), nonché degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, è consentito unicamente a:

  • utenti muniti di valida certificazione verde Covid-19 (Green Pass) così detta “rafforzata”; con ciò si intende che sono ammessi ai servizi esclusivamente gli utenti muniti di certificazione conseguita ad esito di:
    • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
    • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
    • avvenuta guarigione (da COVID-19) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
  • utenti di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Fino al 9 gennaio 2022 resta valida la regola che prevede, per l’accesso agli stessi mezzi di trasporto, l’obbligo del possesso di valida certificazione verde Covid-19 così detta “base”, ottenibile anche tramite test antigenico rapido risultato negativo nelle ultime 48 ore o tramite test molecolare risultato negativo nelle ultime 72 ore (con esenzione dall’obbligo per i soggetti di età inferiore a 12 anni o esenti dalla campagna vaccinale).

Il controllo del possesso del green pass sugli utenti è effettuato con modalità a campione ad opera delle forze dell’ordine e del personale ATAP appositamente incaricato.

Il mancato rispetto dell’obbligo da parte dell’utenza comporta l’impossibilità di accedere o utilizzare il servizio, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000).

Si raccomanda, pertanto, a tutta l’utenza il rispetto della richiamata norma di legge.

Vedi anche Atap Informa 2022-002


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