Sanzioni amministrative inerenti al servizio di trasporto pubblico

Pubblicato il : 13 June 2018

Si rende noto che a decorrere dal giorno 02/07 p.v. le sanzioni amministrative comminate ai sensi dell’art. 20 della Legge Regione Piemonte 1/2000 per irregolarità commesse dall’utenza nell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico osserveranno le modifiche introdotte al suindicato articolo di legge dall’art. 1 comma 123 della Legge Regione Piemonte 16/2017. Con quest’ultimo provvedimento la Regione Piemonte ha inteso uniformare le regole sanzionatorie su tutti i bacini di trasporto regionali, con ciò uniformando anche le sanzioni vigenti, sia per fattispecie, sia per importo, sia per tempistiche di conciliazione su tutti i bacini interessati dai servizi erogati da questa ATAP. Le nuove disposizioni saranno pertanto indistintamente applicate sui bacini di servizio relativi alla Provincia e al Comune di Biella, alla Provincia e al Comune di Vercelli e alla Provincia di Torino.

Tra le novità introdotte si segnalano:

  • l’obbligo di validazione ad ogni accesso all’autobus (interscambi di linee compresi) sia per gli abbonati sia per i possessori di titoli di viaggio impersonali. Sarà pertanto possibile comminare una sanzione ridotta sia in caso di mancata convalida dell’abbonamento sia in caso di mancata convalida in fase di interscambio di titolo impersonale già valido o di abbonamento (sanzione 15 €, se conciliata entro 7 giorni 1,50 €);
  • l’aumento della sanzione piena (nuovo valore pari a 270 euro) e della sanzione conciliata nei 60 giorni (nuovo valore pari a 90 euro) per tutti gli altri casi di violazione previsti dall’art. 20, ove l’utente non provveda alla conciliazione mediante pagamento nei termini ridottissimi (7 giorni dalla notifica) previsti dal suddetto articolo;
  • la possibilità di conciliare la sanzione direttamente sull’autobus.

 

Vedi anche Atap Informa 2018-145


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