Procedura per la protezione delle persone che segnalano violazioni


Nell’intento di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni o denunce di violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (ATAP), commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene il proprio rapporto di lavoro (dipendente) o un altro tipo di rapporto giuridico considerato dal legislatore meritevole di tutela (dipendenti di ditte fornitrici, professionisti, collaboratori di ATAP), ATAP ha aggiornato la propria procedura aziendale contenuta nella Parte Speciale Z del Modello Organizzativo Gestionale (MOG) in vigore ai sensi del D.Lvo 231/2001.
In tal modo ATAP intende favorire e incentivare le segnalazioni di eventuali possibili reati che vengano commessi nell’ambito della propria organizzazione, nella logica che Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità aziendale.
L’aggiornamento della suindicata procedura è finalizzato a rendere la stessa conforme ai dettami della nuova normativa entrata in vigore con l’adozione del D.Lvo 24/2023.
Con il D.Lvo 10 marzo 2023 n. 24, infatti, lo Stato Italiano ha provveduto a recepire, in materia di protezione delle persone che effettuano segnalazioni, la Direttiva (UE) 2019/1937, modificando così la normativa nazionale previgente mediante l’adozione di una serie di novità, le principali delle quali sono di seguito sintetizzate:
– l’ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette a seguito delle segnalazioni effettuate;
– l’estensione della protezione anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione piuttosto che gli enti presso i quali lavora il segnalante (esempio ditte fornitrici);
– l’ampliamento delle casistiche che sono considerate a termini di legge “ritorsioni” e che pertanto danno diritto a godere delle relative tutele previste dalla normativa;
– l’ampliamento della tipologia di reati che, ove segnalati, fanno scattare le tutele previste dalla norma di legge;
– la necessità per le aziende di adottare e accettare diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta oppure orale;
– la disponibilità di 3 distinti canali/livelli di segnalazione, ossia quello interno aziendale, quello esterno gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché il canale della divulgazione pubblica, ciascuno dei quali accessibile a determinate condizioni, che sono meglio esplicitate dalla procedura stessa;
– la previsione delle condizioni di accesso a ciascun canale che se verificate garantiscono la protezione del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
– la disciplina degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi, nell’ambito della procedura di segnalazione e di tutela.

PRENDI VISIONE DELLA PROCEDURA aggiornata (cliccando qui) al fine di comprendere la portata della norma, le condizioni essenziali che ammettono il segnalante a godere delle protezioni e della riservatezza previste dalla norma, gli altri soggetti oltre al segnalante eventualmente beneficiari delle tutele, le possibili modalità alternative per l’utilizzo del canale interno aziendale, le casistiche in cui deve essere utilizzato il canale esterno dell’ANAC e quelle per le quali è ammesso il ricorso alla cosiddetta divulgazione pubblica.

Di seguito si riporta l’url della piattaforma telematica che garantisce l’invio di segnalazioni totalmente riservate mediante il canale interno ATAP nella modalità segnalazione informatica: https://atapspabiella.whistleblowing.it/ Il canale interno ATAP è fruibile anche nella modalità segnalazione postale o verbale. Verifica le condizioni e modalità di accesso direttamente sulla procedura qui pubblicata.

Tra le varie novità introdotte dalla nuova norma si sottolinea l’estensione delle casistiche ammesse al regime di protezione in caso di “ritorsioni”.
A tale scopo il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC ( nel caso quindi di intenda segnalare situazioni di ritorsione la persona interessata non deve seguire il canale aziendale né altri canali che non siano la comunicazione ad ANAC) per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.


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