Titolo di viaggio – CARNET 20 CORSE: precisazioni
Pubblicato il : 26 April 2021Il comprensibile disagio nell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico avvertito dagli studenti e dalle loro famiglie in questo periodo di pandemia rappresenta una nota dolente anche per ATAP che peraltro, come tutte le aziende di trasporto, da ormai un anno a questa parte, si trova quotidianamente a dover moltiplicare i propri sforzi nel tentativo di offrire, nonostante molteplici difficoltà, uno standard di servizio sempre accettabile e soprattutto rispondente alle molteplici richieste di modifiche e adattamenti che pervengono, con preavvisi temporali minimi, dagli enti programmatori.
Uno degli aspetti più controversi e problematici nell’attuale fase di gestione del servizio riguarda proprio l’utilizzo dei titoli di viaggio le cui regole di rimborso in caso di impossibilità all’utilizzo non dipendono da scelte operate dalle singole aziende di trasporto, bensì da scelte operate dagli enti programmatori. In particolare preme evidenziare che le attuali forme di rimborso risultano essere rigidamente regolate dall’art. 215 del D.L. 34/2020, appositamente adottato allo scopo di consentire all’utenza di poter attivare istanza di rimborso, a fronte di una disposizione di carattere generale che viceversa, come peraltro chiaramente esplicitato nella carta dei servizi adottata da ATAP, non ammette forme di rimborso differenti dai casi di irregolarità o mancata effettuazione del servizio per cause imputabili all’azienda.
Il titolo 20 corse extraurbano rappresenta un’opzione aggiuntiva per gli utenti, peraltro non disponibile presso la maggior parte degli altri operatori regionali, che ATAP già prima del recente periodo di pandemia ha ritenuto opportuno attivare su base volontaria, in aggiunta a tutte le altre tipologie di titoli di viaggio previsti dalle delibere regionali. Il titolo 20 corse extraurbano infatti garantisce, rispetto al classico abbonamento mensile o plurimensile, una maggior flessibilità di utilizzo, essendo fruibile, durante il periodo di validità, da persone differenti, il titolo infatti non è nominativo, e per tratte di servizio differenti purchè rientranti all’interno della fascia chilometrica prescelta dall’utente. Purtroppo, proprio perché si tratta di un titolo di viaggio al portatore, ossia non nominativo, non possiede le caratteristiche fissate dalla recente normativa per essere rimborsato. Tale limitazione è stata peraltro più volte oggetto di comunicazione all’utenza mediante avvisi esposti sugli autobus, circolari alle rivendite convenzionate e avvisi pubblicati in materia di rimborsi sulla home page del sito internet aziendale.
Non ci resta, pertanto, che rinnovare l’invito all’utenza ad informarsi presso i rivenditori convenzionati, prima di effettuare l’acquisto, in merito alla rimborsabilità del titolo di viaggio per il caso di mancato utilizzo causa covid, segnalando prontamente ad ATAP tutte le situazioni in cui le risposte fornite non siano ritenute esaustive o chiarificatrici. In alternativa e/o in aggiunta, si rinnova l’invito a verificare le regole di rimborsabilità dei titoli di viaggio pubblicate sullo specifico avviso visualizzabile dalla home page del sito internet aziendale alla voce “Rimborsi Covid 19”.
La Direzione di ATAP SPA
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